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ArtLex – Il Diritto degli Artisti


Secondo una visione squisitamente economica, l’artista (salvo qualche eccezione) potrebbe essere definito un lavoratore improduttivo, in quanto la sua capacità lavorativa raramente si traduce in uno scambio economico positivo. Vista ancora da un’altra angolazione, la percentuale di artisti che arrivano alla consacrazione è così bassa da giustificare l’assunto sportivo secondo il quale the winner takes it all.


Il fenomeno artistico nel suo complesso, la decisione di intraprendere la carriera d’artista (qualunque essa sia), esplicita dunque una motivazione che è metaeconomica (chiamiamolo il fuoco artistico) che tuttavia può essere prosaicamente considerata – in termini economici – come una utilità per l’artista stesso, utilità che giustifica o comunque controbilancia parzialmente (nel distaccato ragionamento dell’economista) la scelta di praticare l’arte, nonostante il fatto (la certezza) di avere un redditto in media minore rispetto a quello percepito in altri settori.


Ciò ovviamente non significa che un artista non ricerchi il successo (anche economico), ma al contempo spiega perché molti artisti pratichino un secondo lavoro. Si tratta a tutti gli effetti di una scommessa ove gioca un ruolo determinante il talento. Tuttavia il talento, da solo, non basta: come tutte le scommesse, la fortuna è parimenti importante (e si può manifestare in una serie molto alta di variabili interessantissime e complesse).


In tale prospettiva, diventa determinante comprendere quali siano le potenziali fonti di reddito di un artista ancora non affermato (pari a quasi il 99 per cento degli artisti viventi) e i conseguenti diritti.


Occorre anzitutto distinguere tra le categorie di artisti. Da una parte avremo gli Autori (intesi nella nostra semplificazione come gli Scrittori, i Cantanti, i Musicisti) e dall’altra avremo i Maestri (intesi come i Pittori e gli Scultori, ma non solo). La distinzione tra Autori e Maestri, come accennato, ci serve come esemplificazione al fine di comprendere come la fruizione della produzione artistica sia differente, e dunque differente sia il conseguente sistema di tutela dei relativi diritti, in quanto gli Autori avranno una remunerazione condizionata dalle vendite del loro prodotto, ed il loro prodotto è immateriale e riproducibile infinitamente (si pensi ad un libro, ad un cd), mentre per i Maestri si ha (tendenzialmente) la creazione di un prodotto unico (il quadro).



Avendo ben a mente quanto detto, la ricaduta di nostro interesse attiene squisitamente allo sfruttamento economico di un’opera (ownership), e ha meno a che vedere con la paternità artistica di un’opera (authorship).


Consideriamo infine che, in linea generale, l’opera di un Maestro è fatta direttamente, senza la necessità di un complesso organizzato di beni (industria), mentre non sarebbe possibile un successo editoriale senza che dietro si muovano complessi meccanismi industriali.


I Contratti degli Autori

Se la paternità artistica (authorship) è inalienabile ed irrinunciabile, è invece disponibile lo sfruttamento economico dell’opera: l’ownership è liberamente alienabile.


E’ dunque possibile, per un Autore, cedere i diritti patrimoniali della propria opera (opera che rimarrà sua – per sempre – dal solo un punto di vista della paternità artistica): l’acquirente dell’opera, quale ad esempio un editore, una casa discografica, a sua volta produrranno – in maniera industriale – copie sufficienti dell’opera e le distribuiranno sul mercato, cedendole ulteriormente a terzi.


In questo scenario le variabili posso essere moltissime, all’interno di quello che viene tradizionalmente chiamato il Contratto di Licenza, del pari di altri contratti parimenti utilizzati quali il Contratto d’Opera, il Contatto di Commissione, il Contratto d’Appalto.


Nel Contratto di Licenza, tendenzialmente, si stabilisce:


  1. la cessione dall’Autore all’editore del diritto di pubblicazione e diffusione (ed eventualmente di altri diritti particolari, come quello di traduzione, di riduzione cinematografica o radiofonica);

  2. il compenso per la cessione (che può essere cifra fissa, una percentuale sul venduto, ovvero una combinazione di fisso e di percentuale sul venduto);

  3. la rinuncia totale dell’Autore ai diritti economici dell’opera, che saranno traslati in capo al cessionario;

  4. la durata del Contratto (di solito 20 anni).

Per Autori già affermati, è poi prassi fare contatti (o comunque avere clausole) di primo rifiuto (first refusal right): nella sostanza gli editori si riservano il diritto ad essere i primi a poter visionare i nuovi lavori di un Autore, e ovviamente acquisirli (il che non significa che ogni nuovo primo lavoro sarà automaticamente acquisito, ma che appunto spetterà loro il diritto ad essere i primi a rifiutare l’acquisto di un’opera inedita).



I Contratti dei Maestri

La prima forma contrattuale, di matrice moderna, di interesse per la tipologia artistica di quadri e sculture è il c.d. Contratto di Committenza, con il quale un artista veniva incaricato direttamente dal destinatario dell’opera stessa della realizzazione dell’opera (ad esempio il tipico ritratto di famiglia).


Vi è in tale forma una normale contrattazione, con definizione degli aspetti economici correlati all’opera direttamente tra le parti.


Vi è poi il fisiologico Contratto di Compravendita: acquisto un quadro realizzato da un artista dietro il corrispettivo di un prezzo. L’acquisto può riguardare altresì i diritti patrimoniali connessi quali il diritto di pubblicazione, di esposizione, di riproduzione.


Molto usato è il Contratto in Conto Deposito: vi è la consegna dell’opera da una galleria, la quale in tal modo detiene l’esclusiva di vendita per un determinato periodo. Se la galleria vende il quadro, allora corrisponde il prezzo precedentemente pattuito all’artista; se non lo vende, lo restituisce.


In tale composizione, da un punto di vista tecnico, il quadro venduto ad un terzo diviene proprietà della galleria nel momento in cui, appunto, il terzo lo compra: si perfeziona, dunque, un duplice rapporto di compravendita tra artista e galleria e tra galleria e terzo acquirente, il tutto per l’effetto dell’acquisto del terzo acquirente.


Differente è invece il Contratto di Commissione: in questo caso la galleria vende in nome e per conto dell’artista, guadagnandoci una commissione. In questa regolamentazione, dunque, è l’artista che vende direttamente al terzo acquirente, per il tramite del “servizio” offerto dalla galleria. Se invece la regolamentazione è tale per cui la galleria vende in nome proprio, ancorché venda opere per conto dell’artista, si ha allora il Contratto di Mandato.


Con il Contratto di Agenzia, invece, vi è una attività promozionale dell’artista da parte della galleria, e dunque un investimento della galleria medesima sull’artista, sulla sua promozione. Di solito vi sono limiti correlati ad una determinata zona (ed esempio Italia, ovvero Europa) ed il guadagno della galleria è correlato alle provvigioni di vendita delle opere, opere che vende in esclusiva.


Vi è poi il Contratto di Somministrazione, con il quale l’artista si assume l’impegno a consegnare periodicamente un certo numero di proprie opere in un determinato periodo di tempo, ad un prezzo prestabilito.


Infine si hanno i Contratti per la Fruizione dell’Opera, nei quali la proprietà rimane in capo all’artista (ovvero al proprietario) ma l’opera viene data in possesso temporaneo (con un Contratto di Prestito o di Noleggio) per fini correlati ad una esposizione temporanea, ad una mostra o altri eventi pubblici o privati.


Va altresì registrato come, a fronte delle moltissime libertà costruttive di un adeguato rapporto giuridico, in verità la maggior parte degli accordi (che sono comunque contratti) avvengono per forma orale, con una semplice stretta di mano (e con tutte le difficoltà, successive, a dimostrare puntualmente gli accordi effettivamente assunti).


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Il Diritto di Seguito


E’ un particolare diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.


E’ stato introdotto a partire dal 9 aprile 2006 nella normativa italiana sul diritto d’autore (L.633/41 artt. 144 e segg. modi cata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE). Tale diritto consente dunque agli artisti/eredi di “seguire” nel tempo le opere e beneficiare dell’incremento del loro valore. La SIAE incassa il diritto di seguito a prescindere se gli interessati siano o meno iscritti alla società.


Il diritto dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte, e non può essere alienato o rinunciato.


Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali pur- ché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le ven- dite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.


Sono soggette al diritto di seguito le vendite che:


  • siano successive alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;

  • comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;

  • siano effettuate oltre i tre anni dalla prima cessione da parte dell’autore (la vendita si presume sempre effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore);

  • il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000,00.

Sono esentate tutte le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte. Sono esentate altresì le vendite che, pur vedendo la partecipazione di un professionista, riguardino opere acquistate direttamente dall’autore meno di tre anni prima ed il cui prezzo attuale non superi € 10.000,00.


In ogni caso sono esentate tutte le vendite il cui prezzo sia inferiore a € 3.000,00


Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita al netto dell’imposta (IVA) purché il prezzo della vendita non sia inferiore a € 3.000,00.


I compensi dovuti vanno così determinati:


  • 4% per la parte del prezzo di vendita no a € 50.000,00

  • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;

  • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;

  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00;

  • 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00.

L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.


Facendo un esempio pratico, un’opera venduta a 100.000,00 euro (oltre iva) sconta un diritto di seguito pari ad euro 3.500,00.


La ratio della norma va rinvenuta nella possibilità di trasferire all’artista visivo parte del prezzo realizzato dal proprietario al momento della vendita dell’opera, come partecipazione agli utili prodottisi a seguito della sua circolazione commerciale, e ciò a prescindere da un’effettiva plusvalenza generata dalla vendita.


Si tende, insomma, a ristabilire l’equilibrio tra la situazione economica degli autori d’opera d’arte visiva e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere, che sono, sostanzialmente, gli autori operanti in ambito musicale, letterario e cinematografico.


Nella sostanza, l’assunto di fondo è però quello di considerare comunque l’artista come un soggetto (giuridicamente) debole, che necessita di una tutela forte, perché diversamente sarebbe comunque sfruttato dal sistema, senza capacità di reazione. Questa è una visione senz’altro romantica dell’artista, ma che, soprattutto al giorno d’oggi, patisce delle macroscopiche eccezioni nel momento in cui l’artista ha un effettivo successo di pubblico.


Inoltre è stata criticata la circostanza che il diritto di seguito riguardi esclusivamente gli operatori professionali, in tal senso diventando un involontario incentivo ad una commercializzazione incentrata su scambi di beni non dichiarati.


Infine, e per assurdo, su determinati prezzi di mercato, il diritto di seguito può in verità avere un effetto di abbassamento forzato del prezzo del prodotto artistico, trasformandosi così in una riduzione del reddito per l’artista medesimo, invece che uno strumento di supporto alla sua attività.


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