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Claims Made e DDL Concorrenza 2017: ultrattività postuma decennale per legge su tutte le polizze




L'art. 13 del DDL Concorrenza 2017 approvato dal Senato ha previsto la modifica del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, in particolare della lettera e) del comma 5 dell'art. 3 che, modificato, risulterà così (in maiuscolo le modifiche):


  • a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

  • IN OGNI CASO, FATTA SALVA LA LIBERTÀ CONTRATTUALE DELLE PARTI, LE CONDIZIONI GENERALI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE PREVEDONO L'OFFERTA DI UN PERIODO DI ULTRATTIVITÀ DELLA COPERTURA PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA ENTRO I DIECI ANNI SUCCESSIVI E RIFERITE A FATTI GENERATORI DELLA RESPONSABILITÀ VERIFICATISI NEL PERIODO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA.


Non si tratta, insomma, della previsione di una c.d. POSTUMA decennale (o ultrattività decennale) già presente, ad esempio, nel regolamento attuativo per le polizze degli avvocati ma limitato alla sola ipotesi di cessazione della attività.


La previsione del DDL Concorrenza riguarda invece, sic et simpliciter, il periodo di operatività della polizza, e dunque riguarderà ogni polizza, nessuna esclusa (ovvero tutti gli anni di validità della polizza).


Dall'altra, la norma non prevede che le polizze debbano necessariamente avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma che necessariamente il regolamento contrattuale – in fase di sottoscrizione – preveda la relativa possibilità: l'ultrattività diviene insomma una garanzia che necessariamente le compagnie dovranno offrire(come clausola opzionale). Saranno poi i singoli assicurati che dovranno decidere se sottoscrivere o meno la relativa estensione, pagandone il prezzo (prezzo che dovrebbe essere consistente: dovrebbe insomma essere più conveniente sottoscrivere altra polizza claims made l'anno successivo, piuttosto che procedere alla estensione decennale di una polizza attuale).


Il testo, comunque, non è ancora quello definitivo. Attendiamo eventuali modifiche dell'altro ramo del Parlamento e relativa pubblicazione.


Certamente però bisognerà comprendere quale polizza opererà nella ipotesi di un sinistro verificatosi nel 2017, a fronte di una polizza stipulata nel 2017 con ultrattività, con contemporanea esistenza ad un'altra polizza stipulata nel 2018 con retroattività illimitata e di una denuncia di sinistro verificatosi nel 2018 stesso.

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