Il primo licenziato dall'intelligenza artificiale
Il 19 novembre 2025 il Tribunale di Roma deposita una sentenza che, letta con il titolo giusto, sembra uscita da un film di fantascienza degli anni Ottanta: una lavoratrice licenziata perché sostituita dall'intelligenza artificiale. La sentenza n. 9135 ha un'ampia risonanza mediatica e dottrinale, ripresa da Corriere, Repubblica, Sky, Sole 24 Ore e commentata a lungo da giuslavoristi e sindacati. Per qualche settimana, su LinkedIn, sembra che Skynet abbia trovato anche il proprio giuslavorista di fiducia.
Peccato che, letta con attenzione, la sentenza dica una cosa molto meno cinematografica.
La vicenda è quella di una graphic designer impiegata in una società di cybersecurity. L'azienda attraversa una crisi economico-finanziaria documentata — trasformazioni societarie, rapporti commerciali chiusi, persino uno sfratto per morosità — e decide di riorganizzarsi concentrandosi sul proprio core business: sviluppo software e cyber intelligence. Il reparto grafico viene soppresso. Alcune delle attività residue vengono assorbite da un superiore gerarchico, che le gestisce anche grazie al supporto di strumenti di intelligenza artificiale.
La lavoratrice impugna il licenziamento. Il Tribunale le dà torto.
Qui la lettura mediatica si ferma, e qui comincia il problema. Perché il giudice non scrive che l'intelligenza artificiale ha licenziato una persona. Scrive che l'intelligenza artificiale compare come uno degli strumenti di una riorganizzazione altrimenti reale e provata. Non è un dettaglio semantico. È l'intera differenza tra un titolo virale e una sentenza corretta.
Per essere legittimo, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, legge 604/1966) deve reggersi su tre presupposti: effettività e non pretestuosità della scelta organizzativa, nesso causale con la soppressione della posizione, impossibilità di repêchage. Non serve una crisi economica: il GMO può derivare anche da una riorganizzazione finalizzata semplicemente all'efficienza produttiva — espressione che in un contratto suona neutra, e in un'aula di tribunale deve essere spiegata parola per parola. Nel caso romano la crisi c'era, ed è stata particolarmente rilevante sul piano probatorio — ma non è un requisito generale della fattispecie, è un modo particolarmente solido di dimostrarne uno.
L'intelligenza artificiale, insomma, non ha licenziato nessuno. Ha semplicemente reso più credibile, agli occhi del giudice, che quella posizione fosse davvero diventata superflua.
È esattamente lo stesso schema giuridico che si applicava quando, decenni fa, i software gestionali arrivarono negli uffici contabili e resero superflui i ragionieri che compilavano i libri mastri a mano. Cambia lo strumento. Non cambia la categoria giuridica che lo deve inquadrare.
Ma proprio qui si annida il punto più interessante, ed è un punto che la sentenza di Roma non affronta esplicitamente, perché non doveva: cosa succede quando l'intelligenza artificiale non sostituisce una singola graphic designer, ma comprime un intero reparto?
Un contributo indiretto arriva cinque mesi dopo. Con l'ordinanza n. 9668 del 15 aprile 2026, la Cassazione — pronunciandosi su un caso di tutt'altro genere, la ristrutturazione di una casa di cura — ribadisce un principio che diventa immediatamente rilevante per ogni riorganizzazione assistita dall'IA: quando l'esubero riguarda un gruppo omogeneo e fungibile di lavoratori, non basta provare che occorra ridurre l'organico. Occorre giustificare anche perché sia stato scelto proprio quel lavoratore, mediante criteri coerenti con correttezza e buona fede e con una comparazione adeguata tra tutti i possibili candidati di pari livello.
Tradotto: se un'azienda automatizza un intero reparto amministrativo o un intero team di prima assistenza clienti, non basta dire "quel ruolo non serve più". Bisogna dimostrare perché sia stato licenziato Tizio e non Caio, a parità di mansioni e inquadramento. È un onere probatorio tutt'altro che scontato, ed è probabilmente qui — nel prossimo ridimensionamento di un gruppo omogeneo di lavoratori assistito dall'AI — che si giocherà la prossima battaglia giudiziaria italiana.
Per capire quanto la partita sia aperta, aiuta guardare fuori dai confini. Il 28 aprile 2026 il Tribunale intermedio del popolo di Hangzhou — uno dei poli cinesi dell'intelligenza artificiale, il che rende il caso quasi una prova generale in casa — rende pubblico un caso speculare, arrivando a una conclusione opposta. Zhou, supervisore del controllo qualità in un'azienda tecnologica, verificava l'accuratezza degli output generati da modelli linguistici, con uno stipendio di 25.000 yuan mensili (circa 3.200 euro): passava le giornate a correggere i compiti a una macchina che, di lì a poco, sarebbe stata giudicata abbastanza brava da fare a meno di lui. L'azienda gli propone il trasferimento a un normale ruolo operativo, con stipendio ridotto a 15.000 yuan (circa 1.920 euro). Zhou rifiuta il trasferimento. Viene licenziato.
Ed è soltanto quando Zhou porta la vicenda davanti all'arbitro che l'azienda mette sul tavolo la vera spiegazione: grazie all'evoluzione dei modelli, buona parte del lavoro di controllo poteva ormai essere svolta dall'intelligenza artificiale stessa.
Sia in arbitrato, sia in primo grado, sia in appello, i giudici cinesi ritengono il licenziamento illegittimo e riconoscono a Zhou un risarcimento di oltre 260.000 yuan (circa 33.300 euro), secondo il criterio del doppio indennizzo previsto dal diritto cinese. Motivazione: l'introduzione volontaria dell'intelligenza artificiale per ridurre i costi non integra automaticamente quel "mutamento sostanziale delle circostanze oggettive" che il diritto cinese richiede per legittimare il recesso — categoria riservata a eventi come fusioni o trasferimenti di sede. L'azienda non era in difficoltà. Aveva semplicemente scelto di risparmiare, e ha scoperto che risparmiare, se fatto male, può risultare un'attività sorprendentemente costosa.
Roma e Hangzhou, letti insieme, raccontano qualcosa di più sottile di una semplice contrapposizione Oriente-Occidente. Entrambi i sistemi giuridici, in fondo, dicono la stessa cosa: l'intelligenza artificiale non costituisce, da sola, una causale giuridica autonoma di licenziamento. Ma i due ordinamenti collocano il punto di controllo in un posto diverso. Il diritto cinese, in questo caso, sindaca anche la ragione economica sottostante alla scelta imprenditoriale, distinguendo tra necessità oggettiva e semplice convenienza. Il diritto italiano no: il giudice non può sindacare l'opportunità economica della scelta organizzativa, può solo verificare che sia stata realmente attuata e non pretestuosa. In Italia, insomma, puoi scegliere una macchina per motivi che al giudice non interessano affatto. Devi solo essere pronto a dimostrare che l'hai scelta davvero, e non solo a parole.
La domanda che un giudice italiano finirà per porsi non sarà se l'impresa avesse il diritto di preferire una macchina a un lavoratore. Sarà se quella scelta organizzativa sia stata realmente attuata, se abbia davvero fatto venir meno quella posizione, se il lavoratore potesse essere impiegato altrove e, quando i lavoratori fungibili sono più d'uno, perché sia stato scelto proprio lui.
Le riorganizzazioni assistite dall'intelligenza artificiale non sono più un'ipotesi di scuola: sono già nei piani industriali di quest'anno.
La domanda interessante non è se le aziende possano utilizzare l'AI per ridurre il fabbisogno di lavoro umano. Possono farlo.
La domanda è se, quando arriverà il contenzioso, saranno in grado di dimostrare che la riorganizzazione era vera, che quella posizione era davvero scomparsa, che non esisteva una ricollocazione possibile e — se i lavoratori equivalenti erano più d'uno — perché a perdere il posto sia stato proprio quello.
Perché l'algoritmo può rendere un lavoratore superfluo.
Non rende superflua la prova.
Paolo Fortina · Pubblicato originariamente su LinkedIn il 05/09/2026. Leggi l’originale




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