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Lo Spirito delle Leggi e gli schiavi neri dei Cherokee

30 lug
Tempo di lettura: 6 min

Nel 1748 Montesquieu dedica un capitolo dello Spirito delle leggi alla schiavitù dei neri e sceglie di affrontare la questione in un modo piuttosto insolito: prende le parti degli schiavisti.


O, almeno, finge di farlo.


«Se dovessi sostenere il diritto che abbiamo avuto di rendere schiavi i neri», scrive, queste sarebbero le mie ragioni.


La prima è quasi burocratica. Gli europei avevano sterminato i popoli dell’America e avevano quindi dovuto importare uomini dall’Africa per coltivare le terre rimaste senza lavoratori. L’uso del verbo dovere è magnifico: dopo aver eliminato una popolazione, non restava davvero altra scelta che schiavizzarne un’altra.


Poi Montesquieu arriva alla ragione essenziale: senza il lavoro degli schiavi, lo zucchero sarebbe costato troppo.


Tutto il resto del capitolo serve, in fondo, a rendere presentabile questa frase.


Poiché è difficile fondare una civiltà cristiana sulla necessità di risparmiare al momento del dessert, occorre dimostrare che gli uomini impiegati nelle piantagioni non siano esattamente uomini come gli altri. Montesquieu passa così al colore della pelle, alla forma del naso, alla presunta incapacità degli africani di distinguere il valore dell’oro da quello delle collane di vetro, e arriva infine alla domanda più terribile: può Dio avere messo un’anima, e per giunta un’anima buona, in un corpo tutto nero?


La domanda, naturalmente, non è di Montesquieu. È la voce dello schiavista europeo che Montesquieu lascia parlare abbastanza a lungo da renderlo insopportabile.


La progressione è perfetta. Prima si stabilisce che lo zucchero deve rimanere economico. Poi si cerca nel corpo dello schiavo una ragione per cui sia giusto pagarlo così poco da non pagarlo affatto. Infine si chiede a Dio di ratificare il listino prezzi.


A quel punto Montesquieu rovescia il ragionamento. Se ammettessimo che i neri sono davvero uomini, osserva, potremmo cominciare a sospettare di non essere cristiani noi.


La questione dell’anima cambia improvvisamente destinatario.


Il capitolo contiene anche un’altra prova in favore della schiavitù. Se il trattamento riservato agli africani fosse davvero tanto ingiusto, possibile che i sovrani d’Europa, capaci di stipulare ogni genere di trattato, non ne abbiano concluso almeno uno in loro favore?


È un argomento che gode ancora di ottima salute: se fosse davvero così grave, qualcuno sarebbe già intervenuto.


Montesquieu mostra, senza bisogno di dirlo, che la schiavitù non si reggeva soltanto sulla violenza. Aveva bisogno di un’economia, di una teoria dell’uomo, di una religione accomodante e, soprattutto, di un ordinamento giuridico che trasformasse tutto questo in una situazione perfettamente normale.


Scommetto che in pochi sanno che anche i Cherokee possedevano schiavi neri.


Non soltanto i Cherokee, peraltro, ma anche le altre popolazioni che gli americani chiamavano le “Cinque Tribù Civilizzate”: Choctaw, Chickasaw, Creek e Seminole.


L’aggettivo era stato scelto con intenzioni elogiative. Queste popolazioni avevano adottato l’agricoltura commerciale, il cristianesimo, la proprietà privata, l’abbigliamento occidentale, governi costituzionali e forme di organizzazione sociale considerate più vicine a quelle degli americani bianchi.


Tra gli indici dell’avvenuta civilizzazione vi era, in diversi casi, anche il possesso di schiavi.


I Cherokee non praticavano la schiavitù soltanto come consuetudine sociale. Avevano una Costituzione, un Parlamento, tribunali, sceriffi e leggi che ne disciplinavano il funzionamento. Nel 1861 riconobbero espressamente, tra i diritti garantiti dal proprio ordinamento, quello di proprietà sugli “schiavi neri”.


Altre norme ne regolavano gli spostamenti, vietavano il possesso di armi, impedivano che venisse loro insegnato a leggere e punivano chi li aiutava a fuggire.


Gli schiavi lavoravano nei campi di cotone e di mais, negli allevamenti, nei mulini, nelle ferriere, nelle saline, nelle locande e nei traghetti. Potevano essere comprati, venduti, ereditati, affittati e utilizzati per soddisfare un debito.


Il diritto di proprietà aveva semplicemente un oggetto un po’ più loquace degli altri.


La Costituzione Cherokee del 1827 era nata, però, in un contesto molto diverso da quello degli Stati americani del Sud. La Georgia rivendicava le terre dei Cherokee e sosteneva che essi non costituissero una vera comunità politica. I Cherokee risposero costruendo una capitale, adottando una lingua scritta, pubblicando un giornale bilingue, organizzando tribunali e dotandosi di una Costituzione modellata su quella statunitense.


Era un tentativo di sopravvivenza. Se gli americani pretendevano di trovarsi davanti a un popolo privo di istituzioni, i Cherokee avrebbero esibito istituzioni difficili da ignorare.


Non servì. Le loro terre furono ugualmente confiscate e la popolazione venne deportata verso ovest lungo il percorso che sarebbe passato alla storia come Trail of Tears (portandosi dietro gli schiavi).


Ma quella Costituzione, rivelatasi inefficace contro la forza degli Stati Uniti, aveva effetti assai concreti all’interno della Nazione.


Undici dei dodici uomini che la firmarono erano proprietari di schiavi.


La carta costituzionale difendeva dunque la sovranità dei Cherokee e, nello stesso momento, proteggeva il patrimonio della loro classe dirigente. Rivendicava il diritto di un popolo a non essere governato dagli americani e riconosceva ad alcuni membri di quel popolo il diritto di governare integralmente la vita di altri uomini.


Non c’è bisogno di cercare una contraddizione. Le Costituzioni proclamano spesso la libertà dopo avere stabilito chi possa reclamarla.


È qui che il diritto svolge il proprio lavoro più interessante.


Lo schiavo non esiste in natura. Esiste una persona. È il diritto a stabilire che quella persona possa essere venduta, ereditata, affittata, data in garanzia o trasferita insieme agli altri beni di un patrimonio.


Il diritto non incontra lo schiavo. Lo costruisce.


Per farlo deve decidere chi possa diventarlo, se la condizione si trasmetta ai figli, quali poteri spettino al proprietario, quali spostamenti siano consentiti, chi debba catturare il fuggitivo e quale pena meriti chi lo abbia aiutato.


Servono contratti, successioni, registri, giudici, sceriffi e milizie. La schiavitù non è il prodotto dell’assenza del diritto, ma di una sua applicazione particolarmente accurata.


La figura dello schiavo presenta inoltre una notevole versatilità. È una cosa quando deve essere venduto, ma torna persona quando deve essere punito. Non dispone di una volontà sufficiente per stipulare un contratto, ma ne possiede abbastanza per commettere un reato.


La soggettività giuridica, in questi casi, viene erogata secondo necessità.


La storia della Liberia sembra scritta per complicare ulteriormente il quadro.


La Repubblica venne fondata nell’Ottocento attraverso l’insediamento in Africa di neri americani liberi ed ex schiavi. Doveva offrire loro un luogo nel quale costruire una società sottratta al razzismo degli Stati Uniti.


I nuovi arrivati portarono con sé la lingua inglese, le chiese protestanti, gli abiti, le case, i modi sociali e una Costituzione modellata su quella americana. Portarono anche la convinzione di rappresentare una forma di civiltà più avanzata rispetto alle popolazioni che abitavano già il territorio.


Gli Americo-Liberiani erano una piccola minoranza, ma governarono il Paese per oltre un secolo. Le popolazioni indigene rimasero a lungo escluse da una cittadinanza effettiva e vennero sottoposte a sistemi di lavoro coatto, reclutamento forzato, dipendenza personale e asservimento domestico.


La Liberia non riprodusse esattamente la schiavitù ereditaria delle piantagioni americane. Ne conservò però una parte importante del linguaggio: alcuni uomini portavano la civiltà, altri dovevano essere amministrati, istruiti e messi al lavoro.


Negli anni Venti del Novecento, le accuse di reclutamento forzato di lavoratori destinati anche alle piantagioni dell’isola di Fernando Pó portarono a un’inchiesta internazionale. Ne emerse un sistema nel quale funzionari pubblici, capi locali e interessi privati collaboravano con notevole efficienza.


Gli ex schiavi americani avevano fondato una repubblica libera e vi avevano organizzato nuove forme di servitù.


La circostanza può sembrare paradossale soltanto se si presume che chi ha subito un sistema desideri necessariamente abolirlo. Talvolta desidera soltanto che gli venga assegnata una posizione diversa.


I Cherokee cercarono di resistere agli Stati Uniti adottandone la forma costituzionale e una parte della struttura economica. Gli Americo-Liberiani cercarono di sfuggire alla società americana trasportandone in Africa istituzioni, gerarchie e criteri di rispettabilità.


In entrambi i casi la libertà venne costruita insieme a una nuova distinzione tra chi ne sarebbe stato pienamente titolare e chi avrebbe dovuto attendere.


A questo punto il tema non è più soltanto la schiavitù. È lo status, cioè il modo in cui il diritto prende alcune caratteristiche delle persone e le trasforma in posizioni giuridiche.


Ogni ordinamento deve classificare. Distingue tra cittadino e straniero, maggiorenne e minore, libero e detenuto, capace e incapace, rifugiato e migrante economico, cittadino europeo e cittadino di un Paese terzo.


Le categorie sono indispensabili. Proprio per questo meritano di essere osservate con una certa attenzione.


Non tutte descrivono la realtà nello stesso modo. “Cittadino” è una condizione interamente giuridica. “Musulmano” o “omosessuale” indicano caratteristiche che il diritto non crea, ma può decidere di ignorare, proteggere, premiare o perseguitare. “Straniero irregolarmente soggiornante” descrive il rapporto tra una persona e una disciplina amministrativa; “clandestino” tende invece a trasformare quel rapporto nella definizione complessiva della persona.


In quel passaggio accade qualcosa di importante: una condizione nella quale qualcuno si trova comincia a sembrare ciò che qualcuno è.


Non vi è alcuna equivalenza tra queste categorie e la schiavitù. Sarebbe storicamente e giuridicamente insensato. Ma il funzionamento dello status conserva una struttura riconoscibile: si seleziona una differenza, le si attribuisce un nome, si collegano a quel nome diritti, divieti e presunzioni, e dopo qualche tempo il risultato appare naturale.


A quel punto non vediamo più l’architettura. Vediamo soltanto le persone collocate al suo interno.


Montesquieu aveva descritto l’intero procedimento in poche righe.


Prima occorreva impedire che lo zucchero diventasse troppo caro. Poi si poteva discutere del colore della pelle, della forma del naso e delle intenzioni di Dio.


L’ordine degli argomenti, come spesso accade, era la parte più sincera.


Paolo Fortina · Pubblicato originariamente su LinkedIn il 30/07/2026. Leggi l’originale

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